TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
E’ stata costituita in data 21.08.1921 con sede nel comune di Funes la Società cooperativa denominata ”Energiegenossenschaft Villnöß”, tradotto in italiano “Azienda energetica Funes Società cooperativa“. La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. La zona d’attività della Cooperativa si estende al comune di Funes con deliberazione dell’Assemblea ordinaria tale zona potrà anche essere estesa ad altri comuni della Regione Trentino Alto Adige.
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
TITOLO II SCOPO – OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la somministrazione ai soci di energia a condizioni vantaggiose nonché l’assistenza dei soci in tutti i campi del rifornimento di energia. La Cooperativa può operare anche con terzi
Art. 4 (Oggetto sociale)
Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:
a) La produzione, l’acquisto, la vendita, l’uso, il trasporto, lo scambio e la distribuzione di qualsivoglia energia elettrica.
b) La produzione, l’acquisto, l’uso, la distribuzione e la vendita di qualsivoglia energia termica.
c) La costruzione e la manutenzione di centrali di produzione, di conduttori principali e secondari per l’energia elettrica e termica, cabine di trasformazione e di altri impianti e macchinari necessari. La Cooperativa può anche assumere la costruzione, l' affitto, la partecipazione, la gestione e la manutenzione di infrastrutture pubbliche e private di qualsiasi tipo: come centrali elettriche, centrali termiche e altri impianti tecnici. Può inoltre eseguire lavori di montaggi per terzi.
d) La vendita di materiale elettrico, di attrezzi e macchinari elettrici ai soci ed a terzi.
e) La Cooperativa può esercitare attività agricole e forestali in senso lato.
f) La rappresentanza dei soci della cooperativa nel campo di rifornimento di energia e altri servizi tecnici nonché la promozione di iniziative atte a migliorare le condizioni economiche e sociali dei soci.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese nonché aderire ad associazioni. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
TITOLO III SOCI
Art. 5 (Soci ordinari)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Possono diventare soci coloro che hanno azienda o residenza principale nella zona di distribuzione della Cooperativa - situazione al 31.12.2011 - trovandosi nella posizione di usufruire in modo continuativo dei servizi offerti dalla Cooperativa.Essi devono inoltre godere di buona reputazione, essere in possesso dei diritti civili ed offrire la garanzia di non portare discordia nella Cooperativa.
Art. 6 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta;
c) l'ammontare del capitale da sottoscrivere;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata senza ritardo, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.
Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 7 (Obblighi del socio)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione :del capitale sottoscritto;della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa
Art. 8 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
Art. 9 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: che abbia dichiarato il proprio recesso. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Art. 10 (Esclusione)
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione; che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni degli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del capitale sottoscritto o dei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.
Art. 11 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota sociale effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 19, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Art. 12 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota sociale effettivamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 11. Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 11. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 6. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 11.
TITOLO IV SOCI SOVVENTORI
Art. 13 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.
Art. 14 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 2 (due). La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.
Art. 15 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 16 (Deliberazione di emissione)
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; il termine minimo di durata del conferimento; i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; i diritti patrimoniali in caso di recesso. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall’Assemblea nella delibera di emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.
Art. 17 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.
TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 18 (Elementi costitutivi, vincoli ed alienazione)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote sociali La quota sociale complessivamente detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
b) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili di cui all’art. 19
c) dalla riserva volontaria, nonché da ogni altra riserva;
d) dal sovrapprezzo se riscosso. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all’acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione Tribunale. L’ammontare della quota sociale da sottoscrivere da ogni socio viene calcolato in base al valore del consumo medio annuale ed al valore della potenza allacciata di energie elettrica rispettivamente termica. Le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento e sono approvate dall’Assemblea ai sensi del art. 37, comma 2.
Art. 19 (Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale va dal 01. gennaio al 31. dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92, n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2514 c.c.).
Art. 20 (Ristorni)
Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.
TITOLO VI ORGANI SOCIALI
Art. 21 (Organi)
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato per il controllo sulla gestione.
Art. 22 (Assemblee)
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La convocazione avviene mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo (p.e. telefax, e- mail) che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima della convocazione. In alternativa,l’avviso può essere pubblicato, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea, in almeno uno dei seguenti quotidiani: Dolomiten, Tageszeitung, Alto Adige L’avviso contiene l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché nella Regione Trentino Alto Adige), la data e l’ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione,. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 23 (Funzioni dell’Assemblea)
L'Assemblea:
1) approva il bilancio e destina gli utili;
2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 14, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3) procede alla nomina degli Amministratori;
4) procede alla nomina del soggetto deputato al controllo contabile, determinando il corrispettivo per l’intera durata dell’incarico;
5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori;
6) approva i regolamenti interni;
7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’art. 19. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile.
Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. L’ Assemblea delibera a maggioranza di tre quarti dei voti presenti, se la votazione riguarda la liquidazione della cooperativa.
Art. 25 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. Le elezioni degli organi sociali saranno effettuate di regola mediante scheda elettorale. In forma diversa le elezioni possono essere effettuate solamente, se la relativa forma viene proposta e nessuno dei soci presenti si oppone. E’ considerato eletto colui che riceve il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, avrà luogo una seconda votazione, tuttavia solo tra le persone a parità di voti. In caso di una nuova parità di voti, verrà deciso mediante sorteggio da parte del Presidente.
Art. 26 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; Per i soci sovventori si applica l’art. 16, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente della società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Art. 27 (Presidenza dell’Assemblea)
L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio e due confirmatari che fungano contemporaneamente da scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 28 (Consiglio di amministrazione)
La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione secondo il sistema monistico composto dal Presidente e da 4 (quattro) a 8 (otto) consiglieri eletti dall’Assemblea previa determinazione del loro numero. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Vice presidente. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione deve essere in possesso del requisito di indipendenza stabilito dall’art. 2399 primo comma c.c. Gli Amministratori durano in carica tre anni e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
Art. 29 (Compiti degli Amministratori)
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Almeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, e-mail o telefono, in modo che gli Amministratori ed i componenti del comitato per il controllo sulla gestione ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Per le delibere prese in occasione delle adunanze del Consiglio di amministrazione è da redigere verbale, che deve essere trascritto nel libro dei verbali del Consiglio di amministrazione e firmato da tutti consiglieri intervenuti alla seduta.
Art. 31 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Art. 32 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto. L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Art. 33 (Rappresentanza)
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Art. 34 (Comitato per il controllo sulla gestione)
Il comitato per il controllo sulla gestione è composto da tre membri e il Consiglio di amministrazione li nomina scegliendoli tra i propri membri. Almeno uno dei componenti del comitato deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. I componenti del comitato di controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2399, primo comma c.c. Il Consiglio di amministrazione non può attribuire ad essi funzioni attinenti alla gestione della società o di società dalla stessa controllate. Il comitato di controllo elegge al suo interno a maggioranza assoluta dei suoi membri il presidente. Gli è attribuito il controllo della legalità e dell’efficienza della gestione della società; in particolare vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Inoltre, svolge i compiti che gli sono eventualmente affidati dal Consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile. I componenti del comitato di controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle riunioni del comitato esecutivo, nonché alle assemblee. Il comitato di controllo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Per ogni adunanza del comitato di controllo e per ogni singola operazione di controllo effettuata anche da singoli membri del comitato di controllo deve essere redatto processo verbale da trascrivere nel libro dei verbali del comitato di controllo e da firmare da tutti i componenti del comitato di con¬trollo presenti alla rispettiva adunanza o al rispettivo controllo.
TITEL VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 35 (Scioglimento anticipato)
L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c); - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 37 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Ove un regolamento riguardi lo svolgimento dell’attività mutualistica con i soci, dovrà essere approvato dall’Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Nei regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.
Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. I divieti e gli obblighi previsti dall’art. 2514 codice civile vanno comunque osservati.en.
Art. 39 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dagli artt. 2511 ss. c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.
In caso di controversie fa fede il testo tedesco di questo statuto.